Prove su Dispositivi di Protezione Individuale - DPI | Regolamento (UE) 2016/425
I Dispositivi di Protezione Individuale sono disciplinati dal Regolamento (UE) 2016/425 e vengono classificati in 3 categorie:
- appartengono alla 1^ categoria i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità
- sono di 3^ categoria i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi a carattere permanente
- appartengono alla 2^ categoria i DPI che non appartengono alle due categorie suddette.
Un costruttore o un suo rappresentante residente nella Comunità europea, prima di procedere alla produzione di un DPI di 2^ o di 3^ categoria, deve richiedere il rilascio dell’attestato di certificazione CE ad un Organismo di controllo autorizzato.
L’attestato di certificazione CE é l’atto con il quale l’Organismo notificato attesta che un modello di DPI é stato realizzato in conformità alle disposizioni previste e pertanto conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza dell’Allegato II del Regolamento.
I DPI di 3^ categoria sono inoltre sottoposti alla sorveglianza, da parte di Organismo notificato, secondo i criteri indicati dall’articolo 19 del regolamento.
Le procedure di certificato di esame UE della conformità e di sorveglianza della produzione devono essere espletate da organismi notificati dal Ministero competente e notificati dalla Comunità Europea ritenuti in possesso dei requisiti minimi indicati nel Regolamento UE 2016/425.
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