Apparecchiature a Gas | Regolamento UE 2016/426

Il Regolamento UE 2016/426 prescrive il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza degli apparecchi per la cottura, il riscaldamento, la produzione di acqua calda, il raffreddamento, l’illuminazione ed il lavaggio, che bruciano combustibili gassosi ed hanno una temperatura normale dell’acqua, se impiegata, non superiore a 105°. Rientrano inoltre nella direttiva i bruciatori ad aria soffiata ed i corpi di scambio di calore destinati ad essere attrezzati con tali bruciatori. La direttiva copre infine anche i dispositivi di sicurezza, di controllo, di regolazione ed i sottogruppi destinati alla commercializzazione separata.
In particolare gli apparecchi e i dispositivi che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 2016/426 devono prima dell’immissione sul mercato europeo:

  • dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza illustrati nella direttiva
  • dimostrare di essere controllati da un organismo notificato che ne attesta la conformità e ne sorveglia la produzione, riportando la marcatura CE seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato.

Al fine di verificare la conformità CE dei dispositivi prodotti, i fabbricanti sono tenuti ad effettuare attività di testing tramite Organismi autorizzati dal Ministero competente e notificati alla Comunità Europea ritenuti in possesso dei requisiti minimi indicati nella Regolamento UE 2016/426.


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